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Parcelle ON LINE.

Servizio o precetto?

venerdì 18 gennaio 2008 : Redazione Anarchit, Giovanni Loi

Dalla prima pagina www.ordinearchitetti.mi.it

Corsi

Parcelle on line

Lunedì 11 febbraio 2008, alle ore 15.00, presso la sede dell’Ordine P.P.C. della Provincia di Milano in via Solferino 19 avra’ luogo il Corso gratuito, riservato agli iscritti, per l’utilizzo del software ...

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Ancora una volta l’Ordine degli Architetti di Milano manifesta la sua posizione ambigua nei riguardi dell’ordinamento vigente, con riferimento agli onorari ed alle tariffe professionali.

Molti di voi avranno certamente considerato lodevole l’iniziativa pubblicizzata sulla prima pagina del sito www.ordinearchitetti.mi.it, ritenendo che quest’ultima abbia l’obiettivo di aiutare gli iscritti a calcolare gli onorari del dopo Bersani.

Ebbene noi ci permettiamo di dissentire, proponendovi una riflessione più articolata sull’iniziativa di via Solferino, che consideriamo un’occulta violazione delle norme sulla concorrenza previste dal nostro Ordinamento.

Con questa iniziativa istituzionale infatti l’autonomia del singolo professionista viene minata alle fondamenta, attraverso un atto di precettazione cammuffato da servizio pubblico, che costringe la maggioranza degli iscritti ad aderire pedissequamente e forse anche acriticamente ad una direttiva evidentemente illegittima imposta dall’Ordine di Milano.

Perché illegittima?

Basta leggere il testo che annuncia il CORSO (un vero corso di formazione continua e permanente come quelli che vorrebbero imporci per legge Mantini) per comprendere cosa si celi dietro questa apparentemente innoqua iniziativa.

"Lunedì 11 febbraio 2008, alle ore 15.00, presso la sede dell’Ordine P.P.C. della Provincia di Milano in via Solferino 19 avra’ luogo il Corso gratuito, riservato agli iscritti, per l’utilizzo del software “parcelle on line” disponibile sul sito,organizzato in collaborazione con Tecnobit S.r.l. Programma

A seguire verrà presentato il volume pubblicato da Maggioli “L’incarico professionale dell’architetto e dell’ingegnere” di Carlo Lanza, in vendita al prezzo convenzionato di € 27.

“L’incarico professionale dell’architetto e dell’ingegnere” di Carlo Lanza

Con l’entrata in vigore della legge 4 agosto 2006, n. 248 di conversione del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, conosciuto come “Decreto Bersani”, la valutazione degli onorari non segue più il principio dell’obbligatorietà del rispetto delle tariffe professionali definite dalle leggi 2 marzo 1949, n. 143 (Ingeneri e Architetti), né da qualsiasi altra norma fino ad oggi vigente: da qui discende che ogni elemento contrattuale deve essere espressamente valutato e condiviso, sia negli aspetti economici sia in quelli più strettamente professionali.

Occorre sottolineare che non è comunque consentito eludere i dettami non abrogati della legislazione vigente e quindi, a titolo di esempio, esporre a discrezione (o come si usa dire, “a forfait”) ciò che la legge impone di valutare “a percentuale”. La legge, infatti, affermando che: “sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali: a) l’obbligatorietà di tariffe fisse o minime ...“ha di fatto sganciato il solo parametro economico di base dalla prestazione, mantenendo però in vita tutto il resto del corpo normativo.

Né è stato quindi intaccato il principio fondamentale espresso dall’articolo 2233 del Codice civile quando stabilisce che “in ogni caso Ia misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione” e che la Tariffa resta riferimento fondamentale per il giudice in caso di controversia.

Visto il limitato numero di posti, e’ necessatio iscriversi compilando la scheda di adesione."

Le sottolineature finali sono determinanti per comprendere il senso reale dell’inziativa.

Ma andiamo per ordine.

Innanzitutto, qualora si fosse trattato di un semplice strumento di ausilio alla predisposizione di parcelle professionali, tutta la parte propagandistica e di sponsoring destinato ad imprese o a professionisti privati sarebbe potuta essere accuratamente evitata.

Così però non è stato e, come sempre, sembra che lo sponsoring privato da parte di un ente pubblico si riproponga, ancora una volta, a dispetto della normativa sugli enti di diritto pubblico e sulla funzione di ente pubblico non economico prevista per l’Ordine professionale.

Viene quindi spontaneo riflettere su alcune cose poco chiare:

se il suddetto software è destinato al calcolo on line degli onorari, qualcuno ne avrà certamente definito le procedure interne e le regole di funzionamento.

-  Ed allora, chi le può aver autorevolmente definite prima?

-  A chi fa capo la decisione procedurale che l’Ordine avalla con la sua iniziativa?

-  Con quali indicazioni di base queste procedure sono state implementate?

-  Il suddetto software, che viene presentato con annesso libro sponsorizzato con tanto di prezzo al pubblico, é stato commissionato dallo stesso Ordine di Milano, oppure è un’iniziativa privata che l’Ordine sponsorizza gratuitamente?

-  Se si tratta della seconda ipotesi, come può l’Ordine garantirne l’affidabilità?

-  Per quanto riguarda il programma, si tratta di strumento che dovrà essere remunerato dagli iscritti all’Albo ogni volta che ne facessero uso, oppure si tratta di un servizio "gratuito", già pagato dal nostro Ordine eventulamente con inserimento della spesa nel bilancio di esercizio del 2007?

Queste domande non sono affatto marginali ed una risposta coerente potrebbe chiarire se l’Ordine si comporti effettivamente come un’ente sponsorizzatore o come un ente economico che acquista e quindi rivende servizi in regime di monopolio.

Allo stato a noi pare che un software di questo tipo non possa essere considerato altrimenti che come una "black box" (una scatola nera assolutamente inconoscibile dagli iscritti), all’interno della quale, quasi sicuramente, si celano le ideologie istituzionali filo tariffa 1949, abilmente cammuffate da regole obiettive ed incontrovertibili per la determinazione degli onorari.

Ma veniamo alla cosa più grave.

Proveniendo da un Ordine professionale, ente di diritto pubblico, senza alcuna discussione preventiva da parte degli iscritti, la proposta di una procedura automatizzata per la predisposizione di parcelle professionali non può che apparire ai più come un’azione vivamente consigliata, che non può non configurasi come un vero e proprio precetto imposto, ovvero come la naturale conseguenza, a distanza di un anno, dell’invio della controversa Circolare datata 21 dicembre 2006, protocollo n° 0612166, già da noi impugnata di fronte all’Autorità Antitrust, la quale ha aperto un’indagine al riguardo.

Visto che il testo che accompagna l’invito al CORSO contiene le stesse prese di posizione della Circolare, non può non esserci una corrispondenza con le procedure imposte dal software di calcolo degli onorari, che a questo punto deve aver ottemperato alle direttive dell’Ordine di Milano, che, altrimenti, non avrebbe aderito all’iniziativa.

L’unica alternativa è che l’Ordine di Milano sia completamente all’oscuro della procedura implementata.

Se però ognuno di noi, utilizzando il software on line, dovesse arrivare alle stesse conclusioni in fatto di onorario si prefigurerebbe la solita situazione pre Bersani di tariffe concordate, che configurerebbe la violazione del principio imposto dalla nuova norma e dalla legge 287/1990 che recita:

Art. 2.

Intese restrittive della libertà di concorrenza

1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordate tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari.

2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all’interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel:

a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d’acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali;

b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, gli investimenti, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico;

c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;

d) applicare, nei rapporti commerciali con altri contraenti, condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza;

e) subordinare la conclusione di contratti all’accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun rapporto con l’oggetto dei contratti stessi.

3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto.

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